Art. 47

Verifica di conformità e rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

In vigore dal 16 apr 2014
Verifica di conformità e rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione 1.   La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell’Unione a un programma nazionale e procedendo al recupero presso lo Stato membro interessato al fine di escludere dal finanziamento dell’Unione qualsiasi spesa che violi la normativa applicabile, anche per carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti. 2.   Una violazione della normativa applicabile determina una rettifica finanziaria solo in relazione alle spese dichiarate alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) la violazione ha influenzato la selezione di un progetto nell’ambito del programma nazionale oppure, ove non sia possibile stabilire l’impatto a causa della natura della violazione, sussiste un rischio consistente che la violazione abbia avuto tale effetto; b) la violazione ha influenzato l’importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell’Unione oppure, ove non sia possibile quantificare l’entità dell’impatto a livello finanziario a causa della natura della violazione, sussiste nondimeno un rischio consistente che la violazione abbia avuto tale effetto. 3.   Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione della normativa applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione. 4.   Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. 5.   Il rifiuto del finanziamento non può riguardare: a) le spese sostenute dall’autorità responsabile più di 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie verifiche; b) le spese per azioni pluriennali nel quadro dei programmi nazionali, per le quali l’ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro, dei risultati delle proprie verifiche; c) le spese per azioni nell’ambito dei programmi nazionali diverse da quelle previste alla lettera b), per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo finale da parte dell’autorità responsabile è stato effettuato oltre 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro, dei risultati delle proprie verifiche. 6.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità per l’esecuzione della verifica di conformità, per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all’adozione della decisione e alla sua esecuzione, compresi lo scambio d’informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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