Art. 46

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

In vigore dal 16 apr 2014
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri Gli Stati membri apportano le rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche rilevate nei programmi nazionali. Le rettifiche finanziarie consistono nella soppressione totale o parziale del contributo a carico del bilancio dell’Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il bilancio dell’Unione e apportano una rettifica proporzionale. Gli importi esclusi dal finanziamento e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma nazionale, ad esclusione degli importi che risultano da irregolarità identificate dalla Corte dei conti e dai servizi della Commissione, compreso l’OLAF. Dopo la chiusura del programma nazionale, lo Stato membro interessato restituisce gli importi recuperati al bilancio dell’Unione.
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Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri (Art. 46 Regolamento (UE) 2014/514) — Testo vigente | Portale Normativo