Art. 4
Misure unionali
In vigore dal 14 apr 2014
Misure unionali
1. Le misure unionali possono prendere la forma di sovvenzioni o di contratti di appalto.
2. Le sovvenzioni dell'Unione possono essere concesse tramite sovvenzioni di funzionamento o sovvenzioni di azione.
3. I contratti d'appalto riguardano l'acquisto di servizi, quali l'organizzazione di manifestazioni, studi e ricerche, strumenti d'informazione e di diffusione, monitoraggio e valutazione.
Storico versioni
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