Art. 4 · Misure unionali

Art. 4

Misure unionali

In vigore dal 14 apr 2014
Misure unionali 1.   Le misure unionali possono prendere la forma di sovvenzioni o di contratti di appalto. 2.   Le sovvenzioni dell'Unione possono essere concesse tramite sovvenzioni di funzionamento o sovvenzioni di azione. 3.   I contratti d'appalto riguardano l'acquisto di servizi, quali l'organizzazione di manifestazioni, studi e ricerche, strumenti d'informazione e di diffusione, monitoraggio e valutazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:390:oj#art-4