Art. 1
In vigore dal 14 apr 2014
Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato:
1)
all', le lettere a), b) e c) sono soppresse;
2)
gli sono soppressi;
3)
l'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 7
Il divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;
4)
l'allegato I è soppresso;
5)
l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2014:380:oj#art-1