Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 apr 2014
Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato: 1) all', le lettere a), b) e c) sono soppresse; 2) gli sono soppressi; 3) l'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 Il divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»; 4) l'allegato I è soppresso; 5) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
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