Art. 20

Accesso ai documenti e protezione dei dati personali

In vigore dal 3 apr 2014
Accesso ai documenti e protezione dei dati personali 1.   A eccezione degli , che stabiliscono norme più rigorose in materia di accesso ai dati e alle informazioni contenute nel repertorio centrale europeo, il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   Il presente regolamento si applica fatti salvi gli atti giuridici nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE e a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
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Accesso ai documenti e protezione dei dati personali (Art. 20 Regolamento (UE) 2014/376) — Testo vigente | Portale Normativo