Art. 16
Disposizioni transitorie
In vigore dal 28 mar 2014
Disposizioni transitorie
In deroga all’, possono essere importati nell’Unione alle condizioni seguenti:
a)
i prodotti conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 e
b)
i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento o che hanno lasciato il Giappone dopo l’entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 1o maggio 2014 e che sono corredati di una dichiarazione conforme al regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012, emessa prima del 1o aprile 2014.
Storico versioni
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