Art. 16 · Disposizioni transitorie

Art. 16

Disposizioni transitorie

In vigore dal 28 mar 2014
Disposizioni transitorie In deroga all’, possono essere importati nell’Unione alle condizioni seguenti: a) i prodotti conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 e b) i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del presente regolamento o che hanno lasciato il Giappone dopo l’entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 1o maggio 2014 e che sono corredati di una dichiarazione conforme al regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012, emessa prima del 1o aprile 2014.
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