Art. 49

Oneri di sbilancio provvisori

In vigore dal 26 mar 2014
Oneri di sbilancio provvisori 1.   Nei casi in cui si rendano necessarie le misure provvisorie di cui all’, il prezzo può essere calcolato conformemente alla relazione di cui all’, invece di utilizzare il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio giornaliero. 2.   In tal caso, il calcolo del prezzo può basarsi su un prezzo amministrato, un valore sostitutivo del prezzo di mercato o un prezzo derivato dagli scambi sulla piattaforma di bilanciamento. 3.   Il valore sostitutivo del prezzo di mercato è inteso a soddisfare le condizioni di cui all’, paragrafo 6. Tale valore è stabilito tenendo in considerazione il potenziale rischio di manipolazione del mercato.
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Oneri di sbilancio provvisori (Art. 49 Regolamento (UE) 2014/312) — Testo vigente | Portale Normativo