Art. 45

Misure provvisorie: disposizioni generali

In vigore dal 26 mar 2014
Misure provvisorie: disposizioni generali 1.   In mancanza di sufficiente liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine, il gestore del sistema di trasporto applica le opportune misure provvisorie stabilite dagli articoli da 47 a 50. In tal caso, le azioni di bilanciamento effettuate dal gestore del sistema di trasporto favoriscono, nella misura del possibile, la liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine. 2.   Il ricorso ad una misura provvisoria lascia impregiudicata l’applicazione di qualsiasi altra misura provvisoria alternativa o aggiuntiva, a condizione che tale misura sia volta a promuovere la concorrenza e a stimolare la liquidità del mercato del gas all’ingrosso di breve termine e che sia coerente con i principi generali di cui al presente regolamento. 3.   Le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono elaborate ed attuate da ciascun gestore del sistema di trasporto conformemente alla relazione di cui all’, paragrafo 1, approvata dall’autorità nazionale di regolamentazione in conformità alla procedura stabilita all’. 4.   La relazione prevede la cessazione delle misure provvisorie entro cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
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Misure provvisorie: disposizioni generali (Art. 45 Regolamento (UE) 2014/312) — Testo vigente | Portale Normativo