Art. 31
Disposizioni in materia di gestione del rischio credito
In vigore dal 26 mar 2014
Disposizioni in materia di gestione del rischio credito
1. Il gestore del sistema di trasporto ha il diritto di adottare le misure necessarie e di imporre agli utenti della rete requisiti contrattuali adeguati, comprese garanzie finanziarie, per mitigare le conseguenze di un eventuale mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi degli .
2. Le disposizioni contrattuali rispettano la trasparenza e la parità di trattamento, sono proporzionate allo scopo e definite nel metodo di cui all’, paragrafo 2.
3. In caso di mancato pagamento da parte di un utente della rete, il gestore del sistema di trasporto non è tenuto a farsi carico di eventuali perdite purché le misure e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 siano stati debitamente attuati e tale perdite vengano recuperate conformemente al metodo di cui all’, paragrafo 2.
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