Art. 30

Flussi di cassa relativi al corrispettivo di neutralità per il bilanciamento

In vigore dal 26 mar 2014
Flussi di cassa relativi al corrispettivo di neutralità per il bilanciamento 1.   I corrispettivi di neutralità per il bilanciamento sono pagati dall’utente della rete interessato o vengono ad esso corrisposti. 2.   L’autorità nazionale di regolamentazione stabilisce o approva e pubblica il metodo di calcolo dei corrispettivi di neutralità per il bilanciamento, compresa la loro ripartizione tra gli utenti della rete e le norme per la gestione del rischio credito. 3.   Il corrispettivo di neutralità per il bilanciamento è proporzionato all’utilizzo da parte dell’utente della rete dei relativi punti di entrata o uscita o della rete di trasporto. 4.   Il corrispettivo di neutralità per il bilanciamento è indicato separatamente al momento della fatturazione agli utenti della rete, che deve essere corredata da sufficienti informazioni di supporto, conformemente al metodo di cui al paragrafo 2. 5.   Se si applica la variante 2 del modello di informazioni e, di conseguenza, i corrispettivi di neutralità per il bilanciamento possono basarsi sui costi e i ricavi previsti, il metodo applicato dal gestore del sistema di trasporto per il calcolo di tali corrispettivi specifica le modalità di applicazione di un corrispettivo di neutralità distinto rispetto ai prelievi misurati su base non giornaliera. 6.   Se del caso, il metodo applicato dal gestore del sistema di trasporto per il calcolo dei corrispettivi di neutralità per il bilanciamento può indicare le regole per la suddivisione delle componenti di tali corrispettivi e la successiva ripartizione degli importi corrispondenti tra gli utenti della rete in modo da ridurre i sussidi incrociati.
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Flussi di cassa relativi al corrispettivo di neutralità per il bilanciamento (Art. 30 Regolamento (UE) 2014/312) — Testo vigente | Portale Normativo