Art. 8

Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato

In vigore dal 21 mar 2014
Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato Ai fini del calcolo delle soglie relative alla quota di mercato di cui all’, si applicano le disposizioni seguenti: a) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell’impresa interessata può essere determinata usando stime basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato; b) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all’anno civile precedente; c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all’, paragrafo 2, secondo comma, lettera a); d) la quota di mercato di un licenziante su un mercato rilevante per i diritti tecnologici sotto licenza è calcolata in termini di presenza dei diritti tecnologici sotto licenza sul o sui mercati rilevanti del prodotto (ossia il mercato geografico e il mercato del prodotto), cioè sulla base dei dati relativi alle vendite dei prodotti contrattuali prodotti dal licenziante e dai suoi licenziatari insieme; e) qualora la quota di mercato di cui all’, paragrafo 1 o 2 non sia inizialmente superiore rispettivamente al 20 % e al 30 %, ma successivamente superi tali livelli, l’esenzione di cui all’ continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all’anno in cui la soglia del 20 % o del 30 % è stata superata per la prima volta.
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Applicazione delle soglie relative alla quota di mercato (Art. 8 Regolamento (UE) 2014/316) — Testo vigente | Portale Normativo