Art. 3

Soglie relative alla quota di mercato

In vigore dal 21 mar 2014
Soglie relative alla quota di mercato 1.   Quando le imprese parti dell’accordo sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’ si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 % sui mercati rilevanti. 2.   Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’ si applica a condizione che la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non superi il 30 % sui mercati rilevanti.
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Soglie relative alla quota di mercato (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/316) — Testo vigente | Portale Normativo