Art. 1

In vigore dal 17 mar 2014
All'articolo 3, paragrafo1, del regolamento (CE) n. 889/2005 è aggiunta la seguente lettera: "c) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la task force regionale dell'Unione africana o ad essere da essa utilizzati.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:270:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo