Art. 1
In vigore dal 17 mar 2014
All'articolo 3, paragrafo1, del regolamento (CE) n. 889/2005 è aggiunta la seguente lettera:
"c)
assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad aiutare la task force regionale dell'Unione africana o ad essere da essa utilizzati.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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