Art. 3

Requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo

In vigore dal 13 mar 2014
Requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo [articolo 32, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 223/2014] 1.   I requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo, per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare, sono i seguenti: a) la pista di controllo consente l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti nel programma operativo riguardante gli alimenti e/o l'assistenza materiale di base (PO I), o dal comitato di sorveglianza per la verifica dell'OP II; b) per quanto riguarda le sovvenzioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 223/2014, la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo; c) per quanto riguarda le sovvenzioni a norma dell'articolo 25, paragrafo 1), lettere b) e c), la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo; d) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 25, paragrafo 1), lettera d), del regolamento (UE) n. 223/2014, la pista di controllo dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario; e) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, lettere b), c) ed e), e dell'articolo 26, paragrafo 3), seconda parte, del regolamento (UE) n. 223/2014, la pista di controllo consente di motivare i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati in altre categorie di costo ai quali si applica l'aliquota forfettaria; f) la pista di controllo consente la verifica del pagamento del contributo pubblico al beneficiario; g) per ogni operazione, la pista di controllo comprende, a seconda dei casi, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni del beneficiario e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati; h) la pista di controllo comprende informazioni sulle verifiche di gestione e sugli audit effettuati di cui l'operazione è stata oggetto; i) la pista di controllo consente di riconciliare i dati relativi agli indicatori di output per l'operazione con i dati e i risultati comunicati e, se del caso, gli obiettivi del programma; per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato dall'autorità di gestione sia conforme all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 223/2014. 2.   L'autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1.
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