Art. 2

Dati da registrare e conservare in formato elettronico

In vigore dal 13 mar 2014
Dati da registrare e conservare in formato elettronico [articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 223/2014] 1.   Le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico per ogni operazione nel sistema di sorveglianza istituito in conformità all'articolo 32, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 223/2014 è illustrato nell'allegato I del presente regolamento. 2.   I dati, compresi, nel caso di operazioni nell'ambito del PO II, quelli su singoli partecipanti, ripartiti per genere ove disponibili, sono registrati e conservati per ogni operazione, in modo da consentirne l'aggregazione ove ciò sia necessario ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit I dati devono anche poter essere aggregati cumulativamente per l'intero periodo di programmazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:532:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo