Art. 4
Valore delle operazioni relative all’ammasso pubblico
In vigore dal 11 mar 2014
Valore delle operazioni relative all’ammasso pubblico
1. Il valore degli acquisti e delle vendite è pari alla somma dei pagamenti e degli incassi, realizzati o da realizzare, per le operazioni materiali, salvo disposizione specifica prevista dal presente articolo e fatte salve le disposizioni previste:
a)
dall’allegato VI per i quantitativi mancanti;
b)
dall’allegato VII per i prodotti deteriorati o distrutti;
c)
dall’allegato VIII per i prodotti entrati in magazzino, di cui è stata rifiutata la presa in consegna.
2. Il valore degli acquisti è determinato per i quantitativi di prodotti che entrano in magazzino in base al prezzo di intervento, tenendo conto delle maggiorazioni, degli abbuoni, delle detrazioni, delle percentuali e dei coefficienti da applicare ai prezzi di intervento al momento dell’acquisto del prodotto, secondo i criteri stabiliti dalla normativa agricola settoriale.
Tuttavia, per le situazioni e i casi definiti nell’allegato VI e nell’allegato VII, punto 2, lettere a) e c), non si prendono in considerazione le maggiorazioni, gli abbuoni, le detrazioni, le percentuali e i coefficienti.
Il valore dei prodotti deteriorati o distrutti a causa di calamità naturali o di un magazzinaggio eccessivamente prolungato ai sensi dell’allegato VII, punto 2, del presente regolamento è determinato mediante un atto di esecuzione della Commissione. Tale atto è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Fatto salvo l’allegato V, il valore dei prodotti resi disponibili e finanziati per mezzo del Fondo di aiuti europei agli indigenti corrisponde al prezzo di intervento applicabile il 1o ottobre di ogni anno. Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore contabile dei prodotti di intervento è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di cambio applicabile il 1o ottobre di quell’anno.
Qualora i prodotti d’intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero, mentre lo Stato membro destinatario lo contabilizza come entrata relativa al mese di uscita, al prezzo determinato conformemente al primo comma.
4. Le spese versate o riscosse all’atto dell’acquisto di prodotti per le operazioni materiali di cui all’, paragrafo 1, lettera c), in conformità alla normativa dell’Unione, sono contabilizzate tra le spese o le entrate relative a spese tecniche, distinguendole dal prezzo di acquisto.
5. Nei conti finanziari di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 907/2014, i quantitativi di prodotti che si trovano in giacenza alla fine dell’esercizio contabile e che devono essere riportati all’esercizio contabile successivo sono valutati al valore contabile medio (prezzo di riporto) determinato dal conto mensile dell’ultimo mese dell’esercizio contabile.
6. I quantitativi entrati in magazzino che non risultano soddisfare le condizioni per l’ammasso sono contabilizzati come una vendita, al momento dell’uscita dal magazzino, al prezzo al quale sono stati acquistati.
Tuttavia, se al momento dell’uscita fisica di un prodotto sussistono i requisiti per l’applicazione dell’allegato VI, lettera b), la Commissione deve essere consultata prima dell’uscita della merce.
7. L’eventuale saldo creditore di un conto è detratto dalle spese dell’esercizio contabile in corso.
8. In caso di modifica degli importi forfettari, dei termini di pagamento, dei tassi di interesse o di altri elementi di calcolo, che intervenga dopo il primo giorno di un dato mese, i nuovi elementi si applicano a partire dalle operazioni materiali del mese successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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