Art. 3

Finanziamento delle spese di intervento sostenute nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico

In vigore dal 11 mar 2014
Finanziamento delle spese di intervento sostenute nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico 1.   Nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico di cui all’, il FEAGA finanzia a titolo di intervento, a meno che le spese corrispondenti non siano state fissate in altro modo dalla pertinente normativa agricola settoriale, le spese seguenti: a) le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti, secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato I; b) le spese per le operazioni materiali connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti (entrata all’ammasso pubblico, permanenza e uscita dei prodotti dall’ammasso pubblico), elencate all’allegato II, in base ad importi forfettari uniformi per l’Unione, calcolati secondo le modalità definite nell’allegato III; c) le spese per le operazioni materiali non necessariamente connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti, in base ad importi forfettari o non forfettari secondo le disposizioni stabilite dalla Commissione nell’ambito della normativa agricola settoriale per i rispettivi prodotti e nell’allegato IV; d) le spese di trasporto, all’interno o all’esterno del territorio dello Stato membro, o le spese di esportazione, in base ad importi forfettari o non forfettari, da approvare secondo la procedura di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); e) il deprezzamento dei prodotti agricoli in giacenza, secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato V; f) le differenze (ricavi e perdite) tra il valore contabile e il prezzo di smercio dei prodotti o differenze risultanti da altri fattori. 2.   Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, fatti salvi le norme e i fatti generatori specifici previsti negli allegati del presente regolamento o dalla normativa agricola, le spese di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, calcolate in base ad importi fissati in euro, e le spese o le entrate in moneta nazionale realizzate in virtù del presente regolamento, sono convertite in moneta nazionale o in euro, secondo i casi, in base all’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente all’esercizio contabile nel corso del quale le operazioni sono registrate nella contabilità dell’organismo pagatore. Ai fini del presente regolamento si intende per esercizio contabile il periodo di cui all’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
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