Art. 3
Misure ammissibili al finanziamento dell'Unione
In vigore dal 11 mar 2014
Misure ammissibili al finanziamento dell'Unione
1) Sono ammissibili al finanziamento dell'Unione previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 le seguenti misure:
a)
in relazione al monitoraggio e alla gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola:
i)
raccolta di dati sul settore e sul mercato, effettuata in conformità delle specifiche di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione stabilite dall'autorità nazionale competente,
ii)
realizzazione di studi su temi correlati alle altre misure previste dal programma di attività delle organizzazioni beneficiarie di cui trattasi;
b)
in relazione al miglioramento dell'incidenza ambientale dell'olivicoltura:
i)
operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono, effettuate alle condizioni stabilite dall'autorità nazionale competente sulla base di criteri oggettivi; tali condizioni riguardano le zone regionali potenzialmente ammissibili nonché la superficie e il numero minimo di olivicoltori necessario per una buona riuscita delle operazioni in questione,
ii)
elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura in base a criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica,
iii)
progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale,
iv)
progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla tutela dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi, la protezione del suolo limitando l'erosione o la coltivazione integrata,
v)
iniziative per la protezione delle varietà rustiche e delle varietà a rischio di estinzione;
c)
in relazione al miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione:
i)
miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali,
ii)
sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi,
iii)
formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali,
iv)
iniziative di formazione e comunicazione;
d)
in relazione al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:
i)
miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente,
ii)
miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività,
iii)
miglioramento delle condizioni di magazzinaggio dell'olio di oliva e delle olive da tavola, valorizzazione dei residui di produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio di oliva,
iv)
assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione di olive da tavola, ai frantoi e al condizionamento, su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti,
v)
creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva vergine,
vi)
formazione di panel di assaggiatori per la valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola;
e)
in relazione alla tracciabilità, alla certificazione e alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola mediante, in particolare, il controllo della qualità degli oli di oliva venduti al consumatore finale:
i)
creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall'olivicoltore fino al condizionamento e all'etichettatura, in conformità delle specifiche stabilite dall'autorità nazionale competente,
ii)
creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente,
iii)
creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente;
f)
in relazione alla diffusione di informazioni sulle iniziative delle organizzazioni beneficiarie ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola:
i)
diffusione di informazioni sulle iniziative realizzate dalle organizzazioni beneficiarie negli ambiti di cui alle lettere da a) a e),
ii)
creazione e gestione di un sito Internet sulle iniziative attuate dalle organizzazioni beneficiarie negli ambiti di cui alle lettere da a) a e).
2) Per quanto riguarda le misure previste al paragrafo 1, lettera c), punto ii), e lettera d), punto ii), gli Stati membri accertano che siano adottate le opportune disposizioni per recuperare l'investimento o il suo valore residuo, qualora il socio titolare dell'azienda lasci l'organizzazione di produttori.
3) Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che specifichino le misure ammissibili, senza peraltro renderne impossibile la presentazione o la realizzazione.
4) Conformemente all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, può essere autorizzata l'esternalizzazione delle attività di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori per le misure di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), alle seguenti condizioni:
a)
stipulazione di un contratto scritto tra l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori e un'altra entità per la realizzazione della misura in questione. L'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimane tuttavia responsabile della realizzazione di tale misura, nonché del controllo globale di gestione e della supervisione generale del contratto scritto;
b)
ai fini del controllo di gestione e della supervisione effettivi, il contratto di cui alla lettera a):
i)
autorizza l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori a emanare istruzioni vincolanti e comprende clausole che consentono all'organizzazione o all'associazione di porre fine al contratto qualora il prestatore dei servizi non rispetti le prescrizioni del contratto stesso,
ii)
stipula in modo dettagliato le prescrizioni, anche per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione e le scadenze che consentono all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori di valutare le misure esternalizzate e di esercitare un reale controllo su di esse.
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