Art. 2

Finanziamento dell'Unione

In vigore dal 11 mar 2014
Finanziamento dell'Unione Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dell'Unione previsto all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sia assegnato proporzionalmente alla durata dei programmi di attività di cui al medesimo articolo, assicurando che la spesa annua sostenuta per l'esecuzione di programmi di attività approvati non superi l'importo stabilito al paragrafo 2 del medesimo articolo.
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