Art. 2
Norme transitorie
In vigore dal 11 mar 2014
Norme transitorie
Qualora uno Stato membro abbia approvato un programma operativo a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 anteriormente al 20 gennaio 2014, tale programma è considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Fatti salvi gli articoli 65 e 66 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, a richiesta di un'organizzazione di produttori, un programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 può:
a)
proseguire fino alla scadenza;
b)
essere modificato per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure
c)
essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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