Art. 1
Commercializzazione della produzione fuori dell'organizzazione di produttori
In vigore dal 11 mar 2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è così modificato:
1)
all'articolo 26, paragrafo 1, sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:
«La commercializzazione è effettuata dall'organizzazione di produttori, o sotto il suo controllo in caso di esternalizzazione di cui all'articolo 27. Essa comprende la decisione sul prodotto da vendere, la scelta del canale di distribuzione e, salvo vendita mediante asta, la negoziazione della quantità e del prezzo.
L'organizzazione di produttori tiene una documentazione, anche contabile, per almeno 5 anni, a dimostrazione del fatto che ha concentrato l'offerta e commercializzato i prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.»;
2)
è inserito il seguente articolo 26 bis:
«Articolo 26 bis
Commercializzazione della produzione fuori dell'organizzazione di produttori
Previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dall'organizzazione stessa, i soci produttori possono:
1)
vendere al consumatore per fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, non più di una determinata percentuale della produzione e/o dei prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;
2)
commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;
3)
commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che per caratteristiche intrinseche non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.»;
3)
l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Esternalizzazione
1. Le attività di cui uno Stato membro può consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) riguardano gli obiettivi delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento e possono includere, tra l'altro, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei soci dell'organizzazione di produttori.
2. L'organizzazione di produttori che esternalizza un'attività conclude un accordo commerciale con contratto scritto con un altro soggetto, che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale, ai fini dell'esecuzione dell'attività prevista. L'organizzazione di produttori rimane responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale per l'esecuzione di tale attività.
3. La gestione, il controllo e la supervisione complessivi di cui al paragrafo 2 sono effettivi e prevedono che il contratto di esternalizzazione:
a)
contenga disposizioni che permettono all'organizzazione di produttori di impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni;
b)
stabilisca condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione e i termini che consentono all'organizzazione di produttori di valutare le attività esternalizzate e di esercitare un effettivo controllo sulle stesse.
I contratti di esternalizzazione, nonché le comunicazioni di cui alla lettera b), sono conservati dall'organizzazione di produttori per almeno 5 anni ai fini dei controlli ex post e sono accessibili a tutti i soci che li richiedano.
(*1) Regolamento (UE) n 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»;"
4)
l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Articolo 31
Rendicontazione democratica delle organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri fissano la percentuale massima dei diritti di voto e di quote che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori. Tale percentuale deve essere inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e inferiore al 50 % delle quote.
In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono fissare una percentuale massima più elevata delle quote che una persona giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori, a condizione di evitare qualsiasi abuso di potere da parte di tale persona giuridica.
2. In deroga al primo comma, per le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo il 17 maggio 2014, la percentuale massima di quote fissata dallo Stato membro ai sensi del primo comma si applica solo dopo la fine del programma operativo.
3. Le autorità degli Stati membri effettuano controlli sui diritti di voto e sulle partecipazioni, compresi i controlli sull'identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono le quote dei soci dell'organizzazione di produttori che sono esse stesse persone giuridiche. Se un'organizzazione di produttori è una parte chiaramente definita di tale persona giuridica, gli Stati membri adottano misure per limitare o escludere la facoltà di tale persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni dell'organizzazione di produttori.»;
5)
all'articolo 53, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;
6)
all'articolo 62, è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Il massimale di spesa per la prevenzione e gestione delle crisi, di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori, è calcolato a livello di ciascuna organizzazione di produttori associata.»;
7)
è inserito il seguente articolo 89 bis:
«Articolo 89 bis
Reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione
Gli Stati membri, se includono nelle strategie nazionali il reimpianto di frutteti, in seguito all'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie come misura di crisi, stabiliscono le specie e, se necessario, le varietà ammissibili e le condizioni relative all'applicazione di tale misura. In caso di estirpazione per motivi fitosanitari, le misure adottate dagli Stati membri per il reimpianto di frutteti si conformano alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (*2).
Il reimpianto di frutteti copre non più del 20 % dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi. Gli Stati membri possono decidere di fissare una percentuale inferiore.
(*2) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).»;"
8)
l'articolo 114 è sostituito dal seguente:
«Articolo 114
Inosservanza dei criteri di riconoscimento
1. Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento connesso ai requisiti di cui agli articoli 21 e 23, all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 31, invia all'organizzazione di produttori in questione entro 2 mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a 4 mesi, entro cui queste misure devono essere adottate. Dal momento in cui l'inosservanza è accertata, gli Stati membri sospendono i pagamenti degli aiuti fino all'adozione di misure correttive giudicate soddisfacenti.
2. Se i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 non sono rispettati entro i termini fissati dallo Stato membro, il riconoscimento dell'organizzazione di produttori è sospeso. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori il periodo di sospensione, che non supera 12 mesi dalla data di ricevimento della lettera di avvertimento da parte dell'organizzazione di produttori. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.
Durante la sospensione del riconoscimento, l'organizzazione di produttori può continuare le proprie attività, ma i pagamenti degli aiuti sono differiti fino alla revoca della sospensione. L'importo annuo dell'aiuto è ridotto del 2 % per ogni mese civile iniziato durante il quale il riconoscimento è stato sospeso.
La sospensione cessa il giorno in cui il controllo dimostra che i criteri di riconoscimento in questione sono soddisfatti.
3. Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, quest'ultimo revoca il riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia. Gli aiuti ancora da erogare non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.
4. Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta altri criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 diversi da quelli menzionali al paragrafo 1, invia all'organizzazione di produttori in questione entro 2 mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a 4 mesi, entro cui queste misure devono essere adottate.
5. La mancata adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 4 entro il termine fissato dallo Stato membro comporta la sospensione dei pagamenti e una riduzione dell'importo dell'aiuto annuale pari all'1 % per ciascun mese civile iniziato che supera tale termine. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.
6. Tuttavia, se un'organizzazione di produttori fornisce allo Stato membro la prova che a causa di calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, pur avendo attuato le necessarie misure di prevenzione dei rischi non è in grado di rispettare i criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il volume o il valore minimo di produzione commercializzabile stabilito dagli Stati membri, lo Stato membro può, per l'anno considerato, derogare al volume o valore minimo di produzione commercializzabile per tale organizzazione di produttori.
7. Laddove si applicano i paragrafi 1, 2, 4 e 5, gli Stati membri possono effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 70, se necessario ai fini dell'applicazione del presente articolo. Tuttavia, tali pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 ottobre del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.»;
9)
l'articolo 137 è sostituito dal seguente:
«Articolo 137
Base del prezzo di entrata
1. L'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica ai prodotti di cui all'allegato XVI.
2. Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, è determinato in base al valore di transazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ed è superiore di oltre l'8 % all'importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. A tale scopo l'importo del dazio all'importazione cui i prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, possono in definitiva essere soggetti corrisponde all'importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all'importazione;
Il primo comma non si applica se il valore forfettario all'importazione è superiore ai prezzi di entrata elencati nell'allegato I, parte III, sezione I, allegato 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*3), e se il dichiarante chiede la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci, anziché costituire la cauzione.
3. Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato XVI, parte A, è calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, il dazio è dedotto secondo le modalità previste all'articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento. In tal caso l'importatore costituisce una cauzione conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile.
4. Il valore in dogana delle merci importate in conto consegna è direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 e a tal fine si applica il valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 136 durante i periodi in vigore.
5. L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92 o per determinare il valore in dogana di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 6.
La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all'importazione.
Per fornire la prova che il lotto è stato smerciato alle condizioni di cui al primo comma, l'importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto del lotto in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all'assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio del lotto.
Qualora le norme di commercializzazione di cui all' dispongano che la varietà di prodotto o il tipo commerciale degli ortofrutticoli sia indicato sull'imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo commerciale dell'ortofrutticolo che costituisce parte del lotto è indicato sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna.
6. Il termine di quattro mesi di cui al primo comma del paragrafo 5 può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.
Se in occasione di una verifica le autorità competenti degli Stati membri constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.
(*3) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).»
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