Art. 6
Partecipazione di paesi terzi
In vigore dal 11 mar 2014
Partecipazione di paesi terzi
Il programma è aperto, con rimborso dei costi, alla partecipazione dei paesi terzi e in particolare:
a)
ai paesi aderenti, ai paesi candidati e ai potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali di partecipazione ai programmi dell'Unione, come definiti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del consiglio di associazione o in accordi analoghi;
b)
ai paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
c)
ai paesi limitrofi e ai paesi cui, conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi bilaterali o multilaterali, si applica la PEV;
d)
ad altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi bilaterali o multilaterali.
Storico versioni
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