Art. 6 · Partecipazione di paesi terzi

Art. 6

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 11 mar 2014
Partecipazione di paesi terzi Il programma è aperto, con rimborso dei costi, alla partecipazione dei paesi terzi e in particolare: a) ai paesi aderenti, ai paesi candidati e ai potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e ai termini e alle condizioni generali di partecipazione ai programmi dell'Unione, come definiti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del consiglio di associazione o in accordi analoghi; b) ai paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE; c) ai paesi limitrofi e ai paesi cui, conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi bilaterali o multilaterali, si applica la PEV; d) ad altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi bilaterali o multilaterali.
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