Art. 3
Coordinamento, coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione
In vigore dal 11 mar 2014
Coordinamento, coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione
1. L'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento è coerente con il quadro generale dell'azione esterna dell'Unione, e complementare rispetto a quello fornito da altri strumenti o accordi per l'assistenza esterna.
2. Per migliorare l'efficacia, la coerenza e la consistenza dell'azione esterna dell'Unione, all'inizio della programmazione l'Unione e gli Stati membri si consultano e scambiano informazioni al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le rispettive attività, sia in fase decisionale che sul campo. Tali consultazioni possono portare a una programmazione congiunta e ad attività congiunte tra l'Unione e gli Stati membri. L'Unione consulta anche altri donatori e attori.
3. La Commissione e il SEAE intrattengono, a seconda dei casi, uno scambio regolare di opinioni e informazioni con il Parlamento europeo.
4. L'Unione effettua regolari scambi di informazioni e svolge consultazioni con la società civile a tutti i livelli, anche nei paesi terzi. In particolare, ove possibile e secondo le procedure pertinenti, l'Unione fornisce orientamenti tecnici e assistenza con riguardo alla procedura di applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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