Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 11 mar 2014
Ambito di applicazione
1. L'assistenza dell'Unione si concentra su quanto segue:
a)
la promozione e il potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa, in linea con l'approccio globale al ciclo democratico, compresa la democrazia parlamentare, e dei processi di democratizzazione a livello locale, nazionale e internazionale, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, e questo anche:
i)
promuovendo la libertà di associazione e di riunione, la circolazione senza impedimenti delle persone, la libertà di opinione e di espressione, compresa l'espressione politica, artistica e culturale, il completo accesso all'informazione, la libertà di stampa, l'indipendenza e il pluralismo dei media, sia tradizionali che fondati sulle TIC, la libertà su internet e misure di lotta avverso gli ostacoli amministrativi all'esercizio di tali libertà, compresa la lotta contro la censura, in particolare mediante l'adozione e l'attuazione della legislazione pertinente;
ii)
rafforzando lo stato di diritto, promuovendo l'indipendenza del potere giudiziario e del potere legislativo, sostenendo e valutando le riforme giuridiche e istituzionali e la loro attuazione, nonché promuovendo l'accesso alla giustizia e sostenendo gli organismi nazionali per i diritti dell'uomo;
iii)
promuovendo e rafforzando la Corte penale internazionale, i tribunali penali internazionali ad hoc, i processi di giustizia di transizione e i meccanismi per la verità e la riconciliazione;
iv)
sostenendo la transizione verso la democrazia e le riforme volte a realizzare in modo efficace e trasparente la responsabilità e la vigilanza democratiche e nazionali, anche nei settori della sicurezza e della giustizia, e rafforzando misure anticorruzione;
v)
promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica e incoraggiando la partecipazione politica di donne e uomini, in particolare dei membri di gruppi emarginati e vulnerabili, sia come elettori, sia come candidati, ai processi di riforma democratica a livello locale, regionale e nazionale;
vi)
rafforzando la democrazia locale mediante una migliore cooperazione tra le organizzazioni della società civile e le autorità locali, rafforzando in tal modo una rappresentanza politica al livello più vicino ai cittadini;
vii)
promuovendo la pari partecipazione di donne e uomini alla vita sociale, economica e politica e sostenendo la parità di genere, e la partecipazione delle donne ai processi decisionali, e la rappresentanza politica delle donne, in particolare nei processi di transizione politica, di democratizzazione e di consolidamento statuale;
viii)
promuovendo la pari partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, economica e politica, ivi comprese misure volte ad agevolare il loro esercizio delle libertà connesse, e sostenendo le pari opportunità, la non discriminazione e la rappresentanza politica;
ix)
sostenendo azioni volte a facilitare la conciliazione pacifica fra diversi segmenti della società, ivi incluso il sostegno alle misure per accrescere la fiducia in materia di diritti umani e la democratizzazione;
b)
la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e da altri strumenti internazionali e regionali nell'area dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, e questo con riferimento:
i)
all'abolizione della pena di morte e all'adozione di una moratoria nell'ottica della sua abolizione, nonché, laddove esiste ancora la pena di morte, alla promozione della sua abolizione e dell'osservanza delle norme minime internazionali;
ii)
alla prevenzione della tortura, dei maltrattamenti e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti, nonché alle sparizioni forzate e alla riabilitazione delle vittime della tortura;
iii)
al sostegno, alla protezione e all'assistenza ai difensori dei diritti umani, anche per far fronte alle loro necessità urgenti di protezione, a norma dell' della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani; tali obiettivi, compresi un'assistenza a più lungo termine e l'accesso a un rifugio, potrebbero essere oggetto di un meccanismo per i difensori dei diritti umani;
iv)
alla lotta contro il razzismo, alla xenofobia e alle discriminazioni di qualsiasi natura, comprese quelle fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, la casta, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere;
v)
alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, ricorrendo anche a misure volte a eliminare ogni forma di odio, intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo e promuovendo la tolleranza e il rispetto della diversità religiosa e culturale tra le società e al loro interno;
vi)
ai diritti delle popolazioni indigene di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene, anche mettendo in rilievo l'importanza del loro coinvolgimento nello sviluppo di progetti che li riguardano e fornendo un sostegno volto ad agevolare la loro interazione con i meccanismi internazionali e la partecipazione agli stessi;
vii)
ai diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche;
viii)
ai diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (LGBTT), ivi incluse misure volte a depenalizzare l'omosessualità, a lottare contro la violenza e la persecuzione omofobiche e transfobiche, e a promuovere la libertà di riunione, associazione ed espressione delle persone LGBTT;
ix)
ai diritti delle donne stabiliti nella convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e protocolli facoltativi, anche adottando misure per contrastare qualsiasi forma di violenza contro le donne e le bambine, in particolare la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati o combinati, i delitti «d'onore», la violenza domestica e sessuale, e la tratta di donne e bambine;
x)
ai diritti dei fanciulli stabiliti nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e nei suoi protocolli facoltativi, compresa la lotta contro il lavoro minorile, la tratta di minori e la prostituzione minorile, l'arruolamento e l'impiego di bambini-soldato, e la protezione dei minori dalla discriminazione indipendentemente da razza, colore, sesso, lingua, religione o credo, opinione politica o di altro genere, origine nazionale, etnica o sociale, censo, disabilità, nascita o ogni altra circostanza;
xi)
ai diritti delle persone con disabilità stabiliti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
xii)
ai diritti economici, sociali e culturali, compreso il diritto a un tenore di vita adeguato, e le norme minime in materia di lavoro;
xiii)
alla responsabilità sociale delle imprese, in particolare mediante l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, e alla libertà di impresa di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
xiv)
all'istruzione, alla formazione e al monitoraggio in materia di diritti umani e democrazia;
xv)
al sostegno alle organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione o difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
xvi)
alla promozione del miglioramento delle condizioni e del rispetto delle norme di riferimento nelle carceri, in linea con la dignità umana e i diritti fondamentali;
c)
il rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, della giustizia, della parità di genere, dello stato di diritto e della democrazia e per la promozione del diritto umanitario internazionale, e questo in particolare:
i)
fornendo sostegno a strumenti e organismi internazionali e regionali nel settore dei diritti umani, della giustizia, dello stato di diritto e della democrazia;
ii)
favorendo la cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e sostenendo le attività della società civile, tra cui il rafforzamento delle organizzazioni non governative, volte a promuovere e monitorare l'attuazione degli strumenti internazionali e regionali concernenti i diritti umani, la giustizia, lo stato di diritto e la democrazia;
iii)
realizzando attività di formazione e di informazione in materia di diritto umanitario internazionale, e di sostegno alla sua applicazione;
d)
promuovendo la fiducia nei processi e nelle istituzioni elettorali democratici e il miglioramento della loro affidabilità e trasparenza nel corso di tutte le fasi del ciclo elettorale, in particolare:
i)
organizzando missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea e mediante altre misure di osservazione dei processi elettorali;
ii)
contribuendo a sviluppare le capacità di osservazione elettorale delle organizzazioni della società civile nazionale a livello regionale e locale, e sostenendone le iniziative volte a potenziare la partecipazione al processo elettorale e le fasi successive;
iii)
sostenendo misure volte all'integrazione sistematica dei processi elettorali nel ciclo democratico, alla diffusione di informazioni e all'applicazione delle raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea, in particolare operando con le organizzazioni della società civile e in cooperazione con le autorità pertinenti, fra cui parlamenti e governi, conformemente al presente regolamento;
iv)
promuovendo lo svolgimento pacifico dei processi elettorali, la riduzione delle violenze elettorali e l'accettazione di risultati credibili da parte di tutti i segmenti della società;
2. Ove opportuno, per tutte le misure di cui al presente regolamento, si tiene conto dei principi di non discriminazione, integrazione di genere, partecipazione, titolarità nelle decisioni, responsabilità, apertura e trasparenza.
3. Le misure di cui al presente regolamento sono attuate nel territorio dei paesi terzi ovvero hanno un'attinenza diretta con le situazioni esistenti in paesi terzi, o sono comunque direttamente collegate ad azioni svolte a livello mondiale o regionale.
4. Le misure di cui al presente regolamento tengono conto delle caratteristiche peculiari delle situazioni di crisi o di emergenza, e dei paesi o delle situazioni in cui le libertà fondamentali sono gravemente carenti, in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio e in cui le organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano in condizioni particolarmente difficili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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