Art. 8

Adozione dei programmi operativi

In vigore dal 11 mar 2014
Adozione dei programmi operativi 1.   La Commissione valuta la coerenza di ogni programma operativo con il presente regolamento e il relativo contributo agli obiettivi del Fondo tenendo conto della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'. La Commissione garantisce l'assenza di sovrapposizioni con i programmi operativi finanziati dal FSE nello Stato membro interessato. 2.   La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma operativo. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma operativo proposto. 3.   Ove siano state prese adeguatamente in considerazione tutte le sue osservazioni formulate a norma del paragrafo 2, la Commissione approva ciascun programma operativo mediante atti di esecuzione entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
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