Art. 6
Periodo di tolleranza
In vigore dal 7 mar 2014
Periodo di tolleranza
L'articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012 si applica alle giacenze di biocidi messe a disposizione sui seguenti mercati:
a)
sul mercato di uno Stato membro in cui non è stata presentata una domanda di rinnovo o che ha respinto una domanda a norma dell', paragrafo 3, del presente regolamento;
b)
sul mercato dello Stato membro di riferimento e degli Stati membri interessati, qualora lo Stato membro di riferimento respinga la domanda di rinnovo a norma dell', paragrafo 3, o dell', paragrafo 7, terzo comma, del presente regolamento.
Storico versioni
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