Art. 6 · Periodo di tolleranza

Art. 6

Periodo di tolleranza

In vigore dal 7 mar 2014
Periodo di tolleranza L'articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012 si applica alle giacenze di biocidi messe a disposizione sui seguenti mercati: a) sul mercato di uno Stato membro in cui non è stata presentata una domanda di rinnovo o che ha respinto una domanda a norma dell', paragrafo 3, del presente regolamento; b) sul mercato dello Stato membro di riferimento e degli Stati membri interessati, qualora lo Stato membro di riferimento respinga la domanda di rinnovo a norma dell', paragrafo 3, o dell', paragrafo 7, terzo comma, del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:492:oj#art-6