Art. 1
In vigore dal 7 mar 2014
Nella sezione IV, capo IV, dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004, la parte B è sostituita dalla seguente:
«B. ISPEZIONE POST MORTEM
1.
Le carcasse e frattaglie dei suini sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:
a)
ispezione visiva della testa e della gola; ispezione visiva della cavità boccale e retroboccale e della lingua;
b)
ispezione visiva dei polmoni, della trachea e dell’esofago;
c)
ispezione visiva del pericardio e del cuore;
d)
ispezione visiva del diaframma;
e)
ispezione visiva del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales);
f)
ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);
g)
ispezione visiva della milza;
h)
ispezione visiva dei reni;
i)
ispezione visiva della pleura e del peritoneo;
j)
ispezione visiva degli organi genitali (ad eccezione del pene, se già scartato);
k)
ispezione visiva delle mammelle e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii);
l)
ispezione visiva della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani.
2.
Il veterinario ufficiale effettua ulteriori procedure di ispezione post mortem mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui, a suo parere, una delle seguenti voci indichi un possibile rischio per la salute umana, la salute o il benessere degli animali:
a)
i controlli e le analisi delle informazioni sulla catena alimentare effettuati conformemente alla sezione I, capo II, parte A;
b)
i risultati dell’ispezione ante mortem condotta conformemente alla sezione I, capo II, parte B e al presente capo, parte A;
c)
i risultati delle verifiche concernenti il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali effettuate conformemente alla sezione I, capo II, parte C;
d)
i risultati delle ispezioni post mortem effettuate conformemente alla sezione I, capo II, parte D, e al punto 1 della presente parte;
e)
ulteriori dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall’azienda di provenienza degli animali.
3.
A seconda dei rischi individuati, le ulteriori procedure di ispezione post mortem di cui al paragrafo 2 possono comprendere:
a)
incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (Lnn. mandibulares);
b)
palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo posteriore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tali incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;
c)
incisione del cuore in senso longitudinale in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;
d)
palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;
e)
palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;
f)
palpazione della milza;
g)
incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);
h)
incisione dei linfonodi sopramammari;
i)
palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani e, se necessario, incisione della regione ombelicale e apertura delle articolazioni.»
Storico versioni
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