Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 mar 2014
Nella sezione IV, capo IV, dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004, la parte B è sostituita dalla seguente: «B.   ISPEZIONE POST MORTEM 1. Le carcasse e frattaglie dei suini sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem: a) ispezione visiva della testa e della gola; ispezione visiva della cavità boccale e retroboccale e della lingua; b) ispezione visiva dei polmoni, della trachea e dell’esofago; c) ispezione visiva del pericardio e del cuore; d) ispezione visiva del diaframma; e) ispezione visiva del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); f) ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); g) ispezione visiva della milza; h) ispezione visiva dei reni; i) ispezione visiva della pleura e del peritoneo; j) ispezione visiva degli organi genitali (ad eccezione del pene, se già scartato); k) ispezione visiva delle mammelle e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); l) ispezione visiva della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani. 2. Il veterinario ufficiale effettua ulteriori procedure di ispezione post mortem mediante incisione e palpazione della carcassa e delle frattaglie nel caso in cui, a suo parere, una delle seguenti voci indichi un possibile rischio per la salute umana, la salute o il benessere degli animali: a) i controlli e le analisi delle informazioni sulla catena alimentare effettuati conformemente alla sezione I, capo II, parte A; b) i risultati dell’ispezione ante mortem condotta conformemente alla sezione I, capo II, parte B e al presente capo, parte A; c) i risultati delle verifiche concernenti il rispetto delle norme in materia di benessere degli animali effettuate conformemente alla sezione I, capo II, parte C; d) i risultati delle ispezioni post mortem effettuate conformemente alla sezione I, capo II, parte D, e al punto 1 della presente parte; e) ulteriori dati epidemiologici o di altra natura trasmessi dall’azienda di provenienza degli animali. 3. A seconda dei rischi individuati, le ulteriori procedure di ispezione post mortem di cui al paragrafo 2 possono comprendere: a) incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (Lnn. mandibulares); b) palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo posteriore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tali incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano; c) incisione del cuore in senso longitudinale in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare; d) palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; e) palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici; f) palpazione della milza; g) incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales); h) incisione dei linfonodi sopramammari; i) palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani e, se necessario, incisione della regione ombelicale e apertura delle articolazioni.»
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