Art. 5
Istituzione dei target intermedi e dei target finali
In vigore dal 7 mar 2014
Istituzione dei target intermedi e dei target finali
1. I target intermedi e i target finali sono fissati a livello di priorità, fatta eccezione per i casi di cui all'. Gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della dotazione finanziaria della priorità. Allo scopo di stabilire detto importo, una dotazione relativa ad un indicatore o ad una fase di attuazione principale non viene contata più di una volta.
2. Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore finanziario si riferiscono all'importo totale delle spese ammissibili, contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e certificato da tale autorità in conformità all'articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per il FEASR essi si riferiscono all'importo totale della spesa pubblica sostenuta, contabilizzato nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione.
3. Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FSE e il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ad operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti siano necessariamente stati effettuati.
Per il FSE e per il FEASR, per le misure di cui all'articolo 16, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, del regolamento (UE) n. 1305/2013, essi possono riguardare anche il valore conseguito per operazioni avviate, qualora alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso.
Per altre misure nel quadro del FEASR essi si riferiscono alle operazioni completate conformemente all', paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. Una fase di attuazione principale è una fase importante nell'attuazione di operazioni nell'ambito di una priorità, il cui completamento è verificabile e può essere espresso mediante un numero o una percentuale. Ai fini degli del presente regolamento, le fasi di attuazione principali sono trattate come indicatori.
5. Un indicatore di risultato viene utilizzato soltanto se del caso e strettamente correlato agli interventi strategici che beneficiano di sostegno.
6. Qualora risulti che le informazioni di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento siano basate su supposizioni inesatte che conducono ad una sottostima o ad una sovrastima dei target intermedi o dei target finali, ciò può costituire un caso debitamente giustificato conformemente all'allegato II, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Storico versioni
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