Art. 4
Informazioni da registrare a cura degli organismi deputati alla preparazione dei programmi
In vigore dal 7 mar 2014
Informazioni da registrare a cura degli organismi deputati alla preparazione dei programmi
1. Gli organismi deputati alla preparazione dei programmi registrano le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati alla selezione degli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, al fine di garantire che i corrispondenti target intermedi e target finali soddisfino le condizioni di cui all'allegato II, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per tutti i programmi e le priorità che beneficiano del sostegno dei fondi SIE nonché della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), soggetta alle eccezioni di cui all'allegato II, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le informazioni registrate a cura degli organismi deputati alla preparazione dei programmi consentono la verifica della conformità alle condizioni di cui all'allegato II, punto 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne i target intermedi e i target finali. Ciò comprende quanto segue:
a)
dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore dei target intermedi e dei target finali e il metodo di calcolo, come i dati sui costi unitari, i parametri di riferimento, il tasso di attuazione standard o un tasso di attuazione precedente, i pareri degli esperti e le conclusioni della valutazione ex ante;
b)
informazioni sulla quota della dotazione finanziaria rappresentata dalle operazioni, alla quale corrispondono gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché la spiegazione del metodo adottato per il calcolo di tale quota;
c)
informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi atti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, stabiliti dall'accordo di partenariato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
d)
una spiegazione relativa alla selezione degli indicatori di risultato o delle fasi di attuazione principali, laddove questi siano stati inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.
3. Le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati per selezionare gli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nonché per fissare i corrispondenti target intermedi e target finali registrati dagli organismi deputati alla preparazione dei programmi sono rese disponibili su richiesta della Commissione.
4. I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano anche alla revisione dei target intermedi e dei target finali conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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