Art. 8
Modifiche del regolamento (UE) n. 665/2013
In vigore dal 5 mar 2014
Modifiche del regolamento (UE) n. 665/2013
Il regolamento (UE) n. 665/2013 è così modificato:
(1)
L' è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera f):
«f)
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto dall'allegato II sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di aspirapolvere immesso sul mercato a partire dal 1o gennaio 2015 con una nuova identificazione del modello. Essa può essere messa a disposizione dei rivenditori anche per altri modelli di aspirapolvere;»;
b)
al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera g):
«g)
una scheda prodotto elettronica come indicato nell'allegato III sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di aspirapolvere immesso sul mercato a partire dal 1o gennaio 2015 con una nuova identificazione del modello. Essa può essere messa a disposizione dei rivenditori anche per altri modelli di aspirapolvere.».
(2)
All', la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
gli aspirapolvere offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, ai sensi dell' della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato V del presente regolamento. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda prodotto elettronica a norma dell', paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;».
(3)
È aggiunto un nuovo allegato VIII, conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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