Art. 6
Modifiche del regolamento (UE) n. 392/2012
In vigore dal 5 mar 2014
Modifiche del regolamento (UE) n. 392/2012
Il regolamento (UE) n. 392/2012 è così modificato:
(1)
L' è così modificato:
a)
è aggiunta la seguente lettera f):
«f)
un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato I sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato a partire dal 1o gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di asciugabiancheria per uso domestico;»;
b)
è aggiunta la seguente lettera g):
«g)
una scheda elettronica di prodotto conforme a quanto disposto dall'allegato II sia messa a disposizione dei distributori ciascun modello di asciugabiancheria per uso domestico commercializzato a partire dal 1o gennaio 2015 con un nuovo identificatore del modello. Essa può essere messa a disposizione dei distributori anche per altri modelli di apparecchio di asciugabiancheria per uso domestico».
(2)
All', la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le asciugabiancheria per uso domestico offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto come specificato all' della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni fornite dai fornitori ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento. Se l'offerta è fatta via Internet e sono state messe a disposizione un'etichetta elettronica e una scheda elettronica di prodotto a norma dell', lettere f) e g), si applicano invece le disposizioni dell'allegato VIII;».
(3)
È aggiunto un nuovo allegato VIII, conformemente all'allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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