Art. 32
In vigore dal 3 mar 2014
Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L' si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014 per quanto riguarda il dettaglio dei dati registrati e conservati di cui all'allegato III, ad eccezione dei campi di dati da 23 a 40, da 71 a 78 e da 91 a 105. Per quanto concerne questi campi di dati nell'allegato III, l' si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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