Art. 32

In vigore dal 3 mar 2014
Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L' si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014 per quanto riguarda il dettaglio dei dati registrati e conservati di cui all'allegato III, ad eccezione dei campi di dati da 23 a 40, da 71 a 78 e da 91 a 105. Per quanto concerne questi campi di dati nell'allegato III, l' si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:480:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo