Art. 24
Dati da registrare e conservare in formato elettronico
In vigore dal 3 mar 2014
Dati da registrare e conservare in formato elettronico
[Articolo 125, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013]
1. Il dettaglio dei dati da registrare e conservare in formato elettronico per ogni operazione nel sistema di sorveglianza istituito in conformità all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 è illustrato nell'allegato III del presente regolamento.
2. I dati, compresi, se del caso, quelli su singoli partecipanti, sono registrati e conservati per ogni operazione, in modo da consentirne l'aggregazione ove ciò sia necessario ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit. I dati devono anche poter essere aggregati cumulativamente per l'intero periodo di programmazione. Per il FSE i dati sono registrati e conservati in modo da consentire alle autorità di gestione di svolgere i compiti di sorveglianza e valutazione conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e agli del regolamento (UE) n. 1304/2013 e agli allegati I e II di detto regolamento.
3. Se un'operazione è sostenuta da più di un programma operativo, da più di una priorità o da più di un fondo oppure nell'ambito di più di una categoria di regioni, i dati di cui ai campi da 23 a 113 dell'allegato III sono registrati in modo tale da consentire l'estrazione dei dati disaggregati per programma operativo, priorità, fondo o categoria di regioni. Deve essere inoltre possibile l'estrazione dei dati sugli indicatori di cui ai campi da 31 a 40 dell'allegato III disaggregati per priorità di investimento e per sesso, se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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