Art. 4
Fonti dei dati
In vigore dal 26 feb 2014
Fonti dei dati
Le imprese interessate comunicano i dati o le informazioni di cui all’ agli Stati membri, o agli organismi da essi delegati, sul cui territorio intendono realizzare dei progetti di investimento, entro il 1o giugno di ogni anno di riferimento. I dati o le informazioni comunicati riflettono la situazione dei progetti di investimento a partire dal 31 marzo del pertinente anno di riferimento.
Il primo comma, tuttavia, non si applica alle imprese quando lo Stato membro interessato decide di ricorrere ad altri mezzi per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni di cui all’, a condizione che i dati o le informazioni forniti siano comparabili.
Storico versioni
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