Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 feb 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«infrastruttura», qualsiasi tipo di impianto o parte di impianto connesso alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio, comprese le interconnessioni tra l’Unione e paesi terzi;
2)
«progetti di investimento», progetti finalizzati:
i)
alla costruzione di nuove infrastrutture;
ii)
alla trasformazione, all’ammodernamento, all’aumento o alla riduzione di capacità di infrastrutture esistenti;
iii)
alla disattivazione parziale o totale di infrastrutture esistenti;
3)
«decisione finale relativa all’investimento», la decisione adottata a livello di impresa riguardo allo stanziamento definitivo di fondi per la fase di investimento di un progetto;
4)
«fase di investimento», la fase durante la quale avviene la costruzione o la disattivazione e si sostengono i costi di capitale. Essa esclude la fase di pianificazione;
5)
«fase di pianificazione», la fase nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto e in cui si realizzano, se del caso, una valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici, si ottengono le licenze e autorizzazioni e si sostengono i costi di capitale;
6)
«progetti di investimento in costruzione», i progetti di investimento di cui è iniziata la costruzione e sono stati sostenuti i costi di capitale;
7)
«disattivazione», la fase in cui un’infrastruttura è smantellata in via definitiva;
8)
«produzione», la generazione di energia elettrica e il trattamento di carburanti, inclusi i biocarburanti;
9)
«trasporto», la trasmissione di fonti di energia o di prodotti o di anidride carbonica, attraverso una rete, in particolare:
i)
attraverso condotte, diverse dalla rete di condotte upstream e dalla parte di condotte utilizzata principalmente nel contesto della distribuzione locale; o
ii)
attraverso sistemi interconnessi ad alta e ad altissima tensione e diversi dai sistemi utilizzati principalmente nel contesto della distribuzione locale;
10)
«cattura», il processo di cattura dell’anidride carbonica dagli impianti industriali per lo stoccaggio;
11)
«stoccaggio», lo stoccaggio su base permanente o temporanea di energia o fonti di energia in infrastrutture in superficie o sotterranee o in siti geologici o il confinamento dell’anidride carbonica in formazioni geologiche sotterranee;
12)
«impresa», qualsiasi persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che decide o realizza progetti di investimento;
13)
«fonti di energia»:
i)
fonti primarie di energia, come il petrolio, il gas naturale o il carbone;
ii)
fonti trasformate di energia, come l’energia elettrica;
iii)
fonti rinnovabili di energia comprese l’energia idroelettrica, da biomasse, da biogas, eolica, solare, delle maree, delle onde e geotermica; nonché
iv)
prodotti dell’energia, come prodotti petroliferi raffinati e biocarburanti;
14)
«organismo specifico», un organismo a cui un atto giuridico dell’Unione specifico del settore energetico affida l’incarico di predisporre ed approvare piani pluriennali di sviluppo della rete e di investimenti in infrastrutture per l’energia a livello di Unione, come la rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica («REGST dell’energia elettrica») di cui all’ del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e la rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas («REGST del gas») di cui all’ del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
15)
«dati aggregati», dati aggregati a livello di uno o più Stati membri.
Storico versioni
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