Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 feb 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «infrastruttura», qualsiasi tipo di impianto o parte di impianto connesso alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio, comprese le interconnessioni tra l’Unione e paesi terzi; 2) «progetti di investimento», progetti finalizzati: i) alla costruzione di nuove infrastrutture; ii) alla trasformazione, all’ammodernamento, all’aumento o alla riduzione di capacità di infrastrutture esistenti; iii) alla disattivazione parziale o totale di infrastrutture esistenti; 3) «decisione finale relativa all’investimento», la decisione adottata a livello di impresa riguardo allo stanziamento definitivo di fondi per la fase di investimento di un progetto; 4) «fase di investimento», la fase durante la quale avviene la costruzione o la disattivazione e si sostengono i costi di capitale. Essa esclude la fase di pianificazione; 5) «fase di pianificazione», la fase nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto e in cui si realizzano, se del caso, una valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici, si ottengono le licenze e autorizzazioni e si sostengono i costi di capitale; 6) «progetti di investimento in costruzione», i progetti di investimento di cui è iniziata la costruzione e sono stati sostenuti i costi di capitale; 7) «disattivazione», la fase in cui un’infrastruttura è smantellata in via definitiva; 8) «produzione», la generazione di energia elettrica e il trattamento di carburanti, inclusi i biocarburanti; 9) «trasporto», la trasmissione di fonti di energia o di prodotti o di anidride carbonica, attraverso una rete, in particolare: i) attraverso condotte, diverse dalla rete di condotte upstream e dalla parte di condotte utilizzata principalmente nel contesto della distribuzione locale; o ii) attraverso sistemi interconnessi ad alta e ad altissima tensione e diversi dai sistemi utilizzati principalmente nel contesto della distribuzione locale; 10) «cattura», il processo di cattura dell’anidride carbonica dagli impianti industriali per lo stoccaggio; 11) «stoccaggio», lo stoccaggio su base permanente o temporanea di energia o fonti di energia in infrastrutture in superficie o sotterranee o in siti geologici o il confinamento dell’anidride carbonica in formazioni geologiche sotterranee; 12) «impresa», qualsiasi persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che decide o realizza progetti di investimento; 13) «fonti di energia»: i) fonti primarie di energia, come il petrolio, il gas naturale o il carbone; ii) fonti trasformate di energia, come l’energia elettrica; iii) fonti rinnovabili di energia comprese l’energia idroelettrica, da biomasse, da biogas, eolica, solare, delle maree, delle onde e geotermica; nonché iv) prodotti dell’energia, come prodotti petroliferi raffinati e biocarburanti; 14) «organismo specifico», un organismo a cui un atto giuridico dell’Unione specifico del settore energetico affida l’incarico di predisporre ed approvare piani pluriennali di sviluppo della rete e di investimenti in infrastrutture per l’energia a livello di Unione, come la rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica («REGST dell’energia elettrica») di cui all’ del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e la rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas («REGST del gas») di cui all’ del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); 15) «dati aggregati», dati aggregati a livello di uno o più Stati membri.
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