Art. 1

In vigore dal 25 feb 2014
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue: 1) all’articolo 4 terdecies, paragrafo 3, sono aggiunte le seguenti lettere: «f) funge da trasportatore, ai sensi dell’articolo 181 ter, in caso di trasporto marittimo, trasporto per vie navigabili interne o trasporto aereo, a meno che non disponga di un numero di identificazione unico del paese terzo, assegnato nell’ambito di un programma di partenariato commerciale del paese terzo riconosciuto dall’Unione; questa disposizione si applica fatto salvo quanto disposto alla lettera b); g) funge da trasportatore collegato al sistema doganale e chiede di ricevere una delle notifiche di cui all’articolo 183, paragrafi 6 e 8, o all’articolo 184 quinquies, paragrafo 2.» 2) l’allegato 30 bis è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 3) l’allegato 37 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 4) l’allegato 38 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
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