Art. 1
In vigore dal 25 feb 2014
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1)
all’articolo 4 terdecies, paragrafo 3, sono aggiunte le seguenti lettere:
«f)
funge da trasportatore, ai sensi dell’articolo 181 ter, in caso di trasporto marittimo, trasporto per vie navigabili interne o trasporto aereo, a meno che non disponga di un numero di identificazione unico del paese terzo, assegnato nell’ambito di un programma di partenariato commerciale del paese terzo riconosciuto dall’Unione; questa disposizione si applica fatto salvo quanto disposto alla lettera b);
g)
funge da trasportatore collegato al sistema doganale e chiede di ricevere una delle notifiche di cui all’articolo 183, paragrafi 6 e 8, o all’articolo 184 quinquies, paragrafo 2.»
2)
l’allegato 30 bis è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
3)
l’allegato 37 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
4)
l’allegato 38 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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