Art. 19

Ritiro delle domande di aiuto

In vigore dal 20 feb 2014
Ritiro delle domande di aiuto 1.   La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l’autorità competente abbia già informato il richiedente di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri per le parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. 2.   Il ritiro di cui al paragrafo 1 comporta per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima. 3.   Entro il 31 marzo di ogni anno è effettuata un’analisi delle domande di aiuto ritirate, relative all’anno civile precedente, allo scopo di individuarne le cause principali e le tendenze potenziali a livello locale.
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