Art. 19 · Ritiro delle domande di aiuto

Art. 19

Ritiro delle domande di aiuto

In vigore dal 20 feb 2014
Ritiro delle domande di aiuto 1.   La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l’autorità competente abbia già informato il richiedente di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri per le parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. 2.   Il ritiro di cui al paragrafo 1 comporta per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima. 3.   Entro il 31 marzo di ogni anno è effettuata un’analisi delle domande di aiuto ritirate, relative all’anno civile precedente, allo scopo di individuarne le cause principali e le tendenze potenziali a livello locale.
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