Art. 1
In vigore dal 17 feb 2014
Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:
1)
all’articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospese nella misura in cui riguardano persone ed entità elencate nell’allegato IV.»;
2)
l’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2014:153:oj#art-1