Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 feb 2014
Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato: 1) all’articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospese nella misura in cui riguardano persone ed entità elencate nell’allegato IV.»; 2) l’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.
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