Art. 11

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 12 feb 2014
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Le autorità competenti per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, i gestori degli aeroporti e i fornitori di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato II del presente regolamento entro il 31 dicembre 2017. 3.   Gli allegati III e IV si applicano agli aeroporti certificati ai sensi dell’, a decorrere dalla data di rilascio del certificato. 4.   Gli aeroporti la cui procedura di certificazione è stata avviata prima del 31 dicembre 2014, ma ai quali non è ancora stato rilasciato un certificato entro tale data, lo riceveranno solo quando si conformeranno alle disposizioni del presente regolamento. 5.   La norma ADR.AR.C.050 e la norma ADR.OR.B.060 degli allegati II e III del presente regolamento, si applicano a decorrere dalla data alla quale entrano in vigore le norme di attuazione relative alla fornitura di servizi di gestione del piazzale. La norma ADR.AR.A.015 dell’allegato II e la norma ADR.OR.A.015 dell’allegato III si applicano ai fornitori di servizi di gestione del piazzale dalla data alla quale entrano in vigore le norme di attuazione relative alla fornitura di servizi di gestione del piazzale.
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