Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 11 feb 2014
Misure transitorie
Le sostanze di cui all’allegato autorizzate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013 e i mangimi contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 4 settembre 2014 in conformità alle norme applicabili prima del 4 marzo 2014 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. Per quanto riguarda i mangimi destinati agli animali da compagnia, il periodo per la produzione e l’etichettatura di cui alla prima frase si conclude il 4 marzo 2016.
Storico versioni
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